COMUNICAZIONE SUL REDDITO DI CITTADINANZA - PENSIONE QUOTA 100. Compatibilità con l'attività di incaricata di vendita.

COMUNICAZIONE UNIVENDITA. Associazione Aziende Vendite Dirette a Domicilio

OGGETTO: Reddito di cittadinanza e Pensione quota 100 – Compatibilità con l’attività di incaricato alla vendita

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge n. 26/2019, in vigore dal 1° aprile, ha istituito il Reddito di cittadinanza e la Pensione quota 100. Di seguito se ne illustrano le caratteristiche e la loro compatibilità con l’attività di incaricato alla vendita, tenuto conto che per l’INPS tale attività rientra nella fattispecie del lavoro autonomo.

1. Reddito di cittadinanza - Rdc

E’ una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza, all’esclusione sociale e di garanzia del diritto al lavoro.
Il Rdc, che sostituisce il reddito di Inclusione (ReI), è destinato a famiglie con un
valore dell’ISEE non superiore a 9.360 euro e ha una durata massima di 18 mesi (rinnovabile senza limite dopo un mese di sospensione). La sua erogazione è condizionata a una serie di requisiti residenziali, reddituali, patrimoniali, immobiliari e al possesso di auto/moto/imbarcazioni.

Il Rdc è compatibile con le indennità di disoccupazione NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) e Dis-Coll (Disoccupazione per i collaboratori).
Il Rdc assume la denominazione di
Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.

Il Rdc è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa del richiedente o degli altri componenti del nucleo familiare; tuttavia il reddito familiare complessivo deve essere inferiore ai massimali previsti (6.000 euro annui per una persona sola, 8.400 per due persone adulte, ecc. secondo i parametri stabiliti dalla scala di equivalenza di cui all’attestazione ISEE).

Lo svolgimento di un’attività lavorativa (dipendente o autonoma) da parte di uno o più componenti del nucleo familiare durante l’erogazione della prestazione deve essere comunicata all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività stessa.
In caso di avvio di un’attività di lavoro autonomo da parte di un componente del nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, sussiste l’obbligo di comunicazione all’INPS tramite il CAF mediante presentazione di apposito modello entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, pena la decadenza del beneficio.

Il titolare o un componente del nucleo familiare può svolgere l’attività di incaricato alla vendita previa comunicazione all’INPS, ma il reddito derivante da tale attività comporta la variazione del valore dell’ISEE.
Chi intende svolgere l’attività di incaricato sotto forma di agente di commercio può altresì richiedere, a determinate condizioni, l’erogazione in unica soluzione di un beneficio addizionale pari a 6 mensilità del Rdc.

2. Pensione quota 100

E’ una misura introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 che consente il pensionamento anticipato al raggiungimento di 62 anni di età e 38 anni di contributi.
La Pensione quota 100 non è cumulabile
, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente e assimilato o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, pena la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione eventualmente corrisposte.

L’INPS ha specificato che per lavoro autonomo occasionale si intende esclusivamente quello definito ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, quindi il soggetto percettore di “pensione quota 100” non può svolgere l’attività di incaricato alla vendita, nemmeno in via occasionale, altrimenti si vedrà sospendere l’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione del relativo reddito.

Per i necessari approfondimenti si ritiene utile allegare le Circolari INPS n. 11 del 29 gennaio 2019 (Pensione quota 100) e n. 43 del 20 marzo 2019 (Reddito di cittadinanza).

N.B.: in entrambe le situazioni illustrate, date le differenti regole e modalità di concessione, si consiglia di invitare gli aspiranti incaricati a recarsi presso le sedi Inps di competenza o presso un CAF o un patronato, per ottenere i necessari chiarimenti in merito alla propria situazione personale