AMMORTIZZATORI SOCIALI, PENSIONI E COMPATIBILITA' CON L'ATTIVITA' DI INCARICATA DI VENDITE A DOMICILIO

 

Posso fare l'incaricata se ..

Quante volte ci siamo fatti o abbiamo sentito questa domanda?

Per cercare di facilitare la comprensione di un comparto che resta molto complicato, proviamo a riassumere di seguito le diverse tipologie di ammortizzatori sociali e di pensioni, la loro compatibilità con lo svolgimento di altre attività e leventuale cumulabilità con i redditi derivanti dall’attività di incaricato alla vendita.

Si evidenzia che Governo e parti sociali stanno lavorando ad una riforma organica degli ammortizzatori sociali che dovrebbe essere completata entro lestate: sarà nostra cura tenervi aggiornati.

Si richiama l’attenzione sul fatto che, date le diverse modalità di concessione delle numerose tipologie di ammortizzatori sociali e di pensioni e l’esistenza di alcuni casi particolari, di cui a volte anche il soggetto beneficiario non ne ha debita conoscenza, resta comunque necessario che, in caso di dubbio, chi desidera iniziare l’attività di incaricato alla vendita a rivolgersi alle sedi Inps o ai Centri per l’impiego territorialmente competenti, oppure ai Patronati, per ottenere i necessari chiarimenti in base alla propria specifica situazione personale. 

Le informazioni contenute in questa pagina sono di carattere generale e non possono essere considerate in alcun caso come totalmente esplicative ed esaustive delle situazioni personali del singolo. 

AMMORTIZZATORI SOCIALI 

1. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E FIS


La Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria CIGO o straordinaria CIGS), così come il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), è una prestazione che integra o sostituisce la retribuzione di lavoratori subordinati che si trovano in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In linea generale il percettore di CIGO, CIGS o FIS
può svolgere un altro lavoro, subordinato o autonomo, dandone preventiva comunicazione all’Inps; la mancata comunicazione determina la perdita del diritto all’integrazione salariale. Una volta effettuata la comunicazione, il pagamento dell’indennità verrà temporaneamente sospeso per la durata dell’altra attività lavorativa. Tuttavia, qualora il lavoratore dimostri che il compenso per tale attività è inferiore all’integrazione salariale, avrà diritto a ricevere la differenza tra il compenso percepito e l’importo dell’integrazione spettante (c.d. cumulabilità parziale).
La cassa integrazione è compatibile e cumulabile con le prestazioni di
lavoro occasionale accessorio (retribuito con buoni lavoro o voucher) purché non superino i 3.000 euro netti annui. Oltre tale importo si applica la disciplina ordinaria e scatta l’obbligo di comunicazione all’Inps.
Le stesse regole si applicano anche ai Contratti di solidarietà, sia difensivi sia espansivi.
N.B.: la comunicazione all’Inps va sempre effettuata anche nel caso di un lavoratore che già svolgeva un’altra attività di lavoro (subordinato o autonomo) ed è stato messo in cassa integrazione successivamente.

Il soggetto percettore di CIGO, CIGS o FIS può svolgere l’attività di incaricato alla vendita previa comunicazione all’Inps: il pagamento dell’indennità, a seconda dei casi, verrà temporaneamente sospeso o potrà essere cumulato parzialmente con il reddito derivante dall’attività di incaricato.

 

2. MOBILITA’ (dall’1.01.2017 parzialmente sostituita dalla NASpI)

E’ una prestazione a sostegno del reddito offerta, a determinate condizioni, ai lavoratori subordinati colpiti da licenziamento collettivo.
Dal 1° gennaio 2017 è sostituta dalla NASpI e rimane in vigore per chiudere i programmi già avviati e per situazioni particolari, quali le
aree di crisi industriale complessa e l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Nel primo caso chi percepisce l’indennità di mobilità può svolgere un altro lavoro, subordinato o autonomo, e si applicano le stesse regole in vigore per la NASpI.

Nel secondo caso non si può svolgere alcuna attività lavorativa, pena la decadenza dall’indennità per il soggetto che trova un’altra occupazione a qualsiasi titolo.

 

3. CASSA INTEGRAZIONE E MOBILITÀ IN DEROGA (dall’1.01.2017 parzialmente abolite)

In deroga alla normativa vigente è possibile concedere trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità a lavoratori subordinati di aziende escluse dalle norme generali sugli ammortizzatori sociali.
I trattamenti sono concessi sulla base di accordi quadro tra regioni e organizzazioni datoriali e sindacali, recepiti in sede ministeriale, per sostenere lavoratori sospesi o licenziati, privi di qualsiasi altra misura di sostegno al reddito. Ciascun accordo determina i beneficiari di ogni trattamento e prevede limiti, vincoli e compatibilità diversi relativamente alla sua concessione.

Dal 1° gennaio 2017 i trattamenti in deroga rimangono in vigore per chiudere i programmi già avviati e per situazioni particolari, quali le aree di crisi industriale complessa e l’emergenza sanitaria da Covid-19. Per lo svolgimento di un altro lavoro, subordinato o autonomo, dovrebbero valere in linea di massima le stesse regole della cassa integrazione e mobilità ordinaria.

 

4. NASpI - NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO

È una prestazione economica introdotta dal D.Lgs. n. 22/2015, di attuazione della L. n. 183/2014 (c.d. Jobs Act) in vigore dal 1° maggio 2015 e che dal 1° gennaio 2017 sostituisce la Mobilità.

Ha lo scopo di offrire un sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l’occupazione, o che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa, o in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Chi percepisce la NASpI può svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo dalla quale ne derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, individuato nel limite minimo reddituale escluso da imposizione fiscale, pari a 8.000 euro annui per il lavoro subordinato e 4.800 euro annui per quello autonomo.

Il lavoratore deve comunicare all’Inps il reddito annuo previsto derivante dalla nuova attività entro un mese dal suo inizio. La misura dell’indennità verrà ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto; qualora il reddito realmente conseguito superi i limiti di cui sopra si perde il diritto all’indennità.

In alternativa, il beneficiario della NASpI che intende avviare un’attività di lavoro autonomo può richiedere all’Inps il pagamento anticipato in un’unica soluzione dell’indennità spettante e non ancora percepita (c.d. incentivo all’auto-imprenditorialità). A tal fine si deve presentare domanda di anticipazione all’Inps.

Il soggetto percettore della NASpI può svolgere l’attività di incaricato alla vendita, previa comunicazione all’Inps, senza perdere il diritto all’indennità fino al raggiungimento di un reddito annuo pari a 4.800 euro, ma con un importo ridotto pari all’80% del reddito previsto.
Il percettore della NASpI che intende svolgere l’attività di incaricato può richiedere all’Inps il pagamento anticipato dell’indennità esclusivamente nel caso di avvio dell’attività in qualità di agente di commercio.

 

5. Dis-Coll - INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER I COLLABORATORI

È una prestazione introdotta dal D.Lgs. n. 22/2015 in via sperimentale e poi resa strutturale dal 1° luglio 2017, in favore dei collaboratori coordinarti e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps e privi di Partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Chi percepisce la Dis-Coll può svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo dalla quale ne derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, individuato nel limite minimo reddituale escluso da imposizione fiscale, pari a 8.000 euro annui per il lavoro subordinato e 4.800 euro annui per quello autonomo.

Il lavoratore deve comunicare all’Inps il reddito annuo previsto derivante dalla nuova attività entro un mese dal suo inizio. La misura dell’indennità verrà ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto; qualora il reddito realmente conseguito superi i limiti di cui sopra si perde il diritto all’indennità.

Il soggetto percettore della Dis-Coll può svolgere l’attività di incaricato alla vendita, previa comunicazione all’Inps, senza perdere il diritto all’indennità fino al raggiungimento di un reddito annuo pari a 4.800 euro, ma con un importo ridotto pari all’80% del reddito previsto.

 

6. Rdc REDDITO DI CITTADINANZA

E’ una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza, all’esclusione sociale e di garanzia del diritto al lavoro introdotta dalla L. n. 26/2019 in vigore dal 1° aprile 2019.
Il Rdc è destinato a nuclei familiari con un
valore dell’ISEE non superiore a 9.360 euro ed è condizionato a una serie di requisiti residenziali, reddituali, patrimoniali, immobiliari e al possesso di auto, moto, barche. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti da persone di età pari o superiore a 67 anni.

Il Rdc è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato o autonomo del titolare o degli altri componenti del nucleo familiare; tuttavia il reddito familiare complessivo deve essere inferiore ai massimali stabiliti (6.000 euro annui per una persona sola, 8.400 per due persone adulte, ecc., secondo i parametri previsti dalla scala di equivalenza di cui all’attestazione ISEE).

Lo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata o autonoma da parte di uno o più componenti del nucleo familiare durante l’erogazione della prestazione deve essere comunicato all’Inps entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa, pena la decadenza dal beneficio. Nei casi di lavoro autonomo la comunicazione deve essere poi rinnovata trimestralmente.

Il titolare o un componente del nucleo familiare percettore del Rdc può svolgere l’attività di incaricato alla vendita previa comunicazione all’Inps: il reddito derivante da tale attività rientra nel calcolo del valore dell’ISEE e ne comporta la variazione.

 

7. REM – REDDITO DI EMERGENZA

E’ una misura di sostegno in favore dei nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 introdotta dal DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e poi ulteriormente rinnovato.
Il REM è riconosciuto a nuclei familiari con un valore dell’ISEE non superiore a 15.000 euro ed è condizionato a una serie di requisiti residenziali, reddituali, patrimoniali, immobiliari.
Il REM è incompatibile con i redditi da lavoro subordinato superiori alla soglia massima di reddito familiare stabilita e non è compatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza. Inoltre, il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità riconosciute ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra le quali rientra anche quella riconosciuta agli incaricati alla vendita a domicilio.
Non essendo previste specifiche disposizioni relative al cumulo con altri redditi, il REM dovrebbe essere compatibile con i redditi da lavoro autonomo.
Il titolare o un componente del nucleo familiare percettore del REM dovrebbe poter svolgere l’attività di incaricato alla vendita: il reddito derivante da tale attività rientra nel calcolo del valore dell’ISEE e ne comporta la variazione.
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8. MISURE ASSISTENZIALI A VARIO TITOLO


Si tratta di misure particolari promosse a livello regionale o comunale per contrastare situazioni di disagio economico e sociale e concesse in base a differenti limiti, vincoli e compatibilità. I soggetti beneficiari di tali misure che intendono svolgere l’attività di incaricato alla vendita potrebbero subire una riduzione delle prestazioni loro concesse o anche la revoca definitiva, in funzione delle diverse regole applicate.

 

ATTENZIONE:

in tutte le situazioni illustrate, date le differenti modalità di concessione degli ammortizzatori sociali e l’esistenza di alcuni casi particolari di riconoscimento delle relative indennità, invitiamo i soggetti interessati che intendono svolgere l’attività di incaricato alla vendita a rivolgersi alle sedi Inps o ai Centri per l’impiego territorialmente competenti per ottenere i chiarimenti necessari in merito alla propria situazione personale. Le informazioni contenute in questa pagina sono di carattere generale e non possono essere considerate in alcun caso come totalmente esplicative ed esaustive delle situazioni personali del singolo. 

PENSIONI

Di seguito si illustrano le diverse tipologie di pensioni erogate dall’Inps, la loro compatibilità con lo svolgimento di altre attività e l’eventuale possibilità di cumulo con redditi da lavoro subordinato e autonomo. Va specificato che per l’Inps, nel caso delle pensioni, sono considerati redditi da lavoro autonomo tutti i redditi comunque riconducibili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalla modalità di dichiarazione a fini fiscali.
Ai fini del cumulo della pensione con altri redditi, quelli derivanti dall’attività di incaricato alla vendita sono quindi considerati redditi da lavoro autonomo.
Le diverse tipologie di pensioni erogate dall’Inps si suddividono in due macro categorie: dirette e indirette

1. PENSIONI DIRETTE


a) PENSIONE DI VECCHIAIA
La pensione di vecchiaia si ottiene al raggiungimento del limite di età anagrafica stabilito dalla legge e con il perfezionamento dell’anzianità contributiva e assicurativa richiesta. E’ necessario cessare qualsiasi tipo di attività di lavoro subordinato, mentre non è richiesto di cessare l’attività di lavoro autonomo.

E’ interamente cumulabile con i redditi da lavoro subordinato e autonomo. Nel caso un lavoratore dipendente, che svolge anche attività di incaricato alla vendita, decide di andare in pensione di vecchiaia, può continuare a svolgere l’attività di incaricato.


b) PENSIONE ANTICIPATA (dall’1.01.2012 ha sostituito la PENSIONE DI ANZIANITÀ)
La pensione anticipata o di anzianità si ottiene al raggiungimento di un determinato risultato basato sui contributi versati e viene erogata in anticipo rispetto al limite di età anagrafica previsto dalla legge. E’ richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività di lavoro subordinato, mentre non è richiesto di cessare l’attività di lavoro autonomo.

E’ interamente cumulabile con i redditi da lavoro subordinato e autonomo. Nel caso un lavoratore dipendente, che svolge anche attività di incaricato alla vendita, decide di andare in pensione anticipata, può continuare a svolgere l’attività di incaricato.

c) PENSIONE DI INVALIDITÀ
E’ una prestazione economica in favore di coloro a cui è stata riconosciuta una capacità lavorativa ridotta pari o superiore ad un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

Con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni è interamente cumulabile con i redditi da lavoro subordinato e autonomo. Altrimenti è consentito lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato o autonomo, ma è prevista una riduzione della pensione qualora il reddito superi determinate soglie (*).


d) ASSEGNO DI INVALIDITÀ
E’ una prestazione economica in favore di coloro a cui è stata riconosciuta una capacità lavorativa ridotta inferiore ad un terzo a causa di infermità fisica o mentale. 
Con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni è interamente cumulabile con i redditi da lavoro subordinato e autonomo. Altrimenti è consentito lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato o autonomo, ma è prevista una riduzione della pensione qualora il reddito superi determinate soglie (*).

e) PENSIONE DI INABILITÀ
E’ una prestazione economica in favore di coloro a cui è stata riconosciuta l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità fisica o mentale.
E’ incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, sia subordinata sia autonoma.


2. PENSIONI INDIRETTE


a) PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
E’ una prestazione economica erogata in favore dei familiari del pensionato deceduto. E’ consentito lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato o autonomo, ma è prevista una riduzione della pensione qualora il reddito superi determinate soglie (*).

b) PENSIONE AI SUPERSTITI
E’ una prestazione economica erogata in favore dei familiari del lavoratore deceduto.
E’ consentito lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato o autonomo, ma è prevista una riduzione della pensione qualora il reddito superi determinate soglie (*).
(*) Dall’1.01.2009, ai sensi dell’art. 19 del DL n. 112/2008, il divieto di cumulo parziale o totale con i redditi da lavoro subordinato e autonomo rimane in vigore solo per i titolari di pensione o assegno di invalidità e per i titolari di pensioni indirette. Questi soggetti ogni anno devono comunicare all’Inps, entro il termine previsto per la dichiarazione Irpef, i redditi conseguiti nell’anno precedente (Dichiarazione RED): sulla base dei redditi comunicati, l’Inps provvederà a ricalcolare l’importo della pensione. In caso di mancata presentazione del RED, l’Inps procederà alla sospensione ed eventualmente alla revoca della pensione e al recupero delle somme erogate nell’anno in cui avrebbe dovuto essere presentata la Dichiarazione.

PENSIONI ANTICIPATE E ATTIVITA' DI INCARICATA

Di seguito si illustrano le diverse tipologie di pensioni concesse in via anticipata erogate dall’Inps e la loro compatibilità ed eventuale cumulabilità con lo svolgimento di altre attività di lavoro subordinato e autonomo.

1. ISOPENSIONE – INCENTIVO ALL’ESODO
Introdotta dalla L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) e successivamente aggiornata, prevede la possibilità per i lavoratori subordinati di aziende con più di 15 dipendenti di uscire dal lavoro con un anticipo fino a sette anni dalla decorrenza della pensione di vecchiaia o anticipata (ex anzianità) a seguito di un accordo stipulato tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali ed è concessa in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi.
Essendo interamente a carico dell’azienda, l’Isopensione è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma (Circolare Inps n. 48 del 23 marzo 2021).
Il soggetto percettore dell’Isopensione può svolgere l’attività di incaricato alla vendita senza alcuna limitazione.
2. APE SOCIALE – ANTICIPO PENSIONISTICO
Introdotto in via sperimentale e prorogato al 31 dicembre 2021, consente ai lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi di andare in pensione in via anticipata e consiste in un sussidio pubblico rivolto a lavoratori che necessitano di particolari tutele.
È compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato o autonomo dalla quale ne derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, individuato nel limite minimo reddituale escluso da imposizione fiscale, pari a 8.000 euro annui per il lavoro subordinato e 4.800 euro annui per quello autonomo.
Il soggetto percettore di APE Sociale può svolgere l’attività di incaricato alla vendita fino al raggiungimento di un reddito annuo pari a 4.800 euro.
3. RITA – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA
Introdotta in via sperimentale e poi resa strutturale dalla Legge di bilancio 2018, è una forma di flessibilità in uscita a favore di lavoratori aderenti a piani pensionistici complementari, quali i Fondi pensione (negoziali e aperti) o i Piani Individuali Pensionistici (PIP), che hanno cessato l’attività lavorativa o che sono rimasti inoccupati e non hanno raggiunto i requisiti per conseguire la pensione. È subordinata al possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi ed è erogata dal piano pensionistico complementare a cui aderisce il lavoratore.
Essendo a carico dei piani pensionistici complementari e in mancanza di specifiche disposizioni, la RITA dovrebbe essere compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonomo
Il soggetto percettore della RITA dovrebbe poter svolgere l’attività di incaricato alla vendita senza alcuna limitazione.
4. OPZIONE DONNA
Introdotta in via sperimentale, è stata prorogata al 31 dicembre 2020. Prevede la possibilità di pensionamento anticipato, secondo le regole di calcolo contributivo, per le lavoratrici al raggiungimento di 35 anni di contributi e 58 anni di età se subordinate o 59 se autonome.
Non essendo previste specifiche disposizioni relative al cumulo con i redditi da lavoro, l’Opzione donna dovrebbe essere compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma.
La persona che usufruisce dell’Opzione donna dovrebbe poter svolgere l’attività di incaricato alla vendita senza alcuna limitazione.
5. QUOTA 100
E’ una misura introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 che consente il pensionamento anticipato al raggiungimento di 38 anni di contributi e 62 anni di età.
Non è cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro subordinato o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, pena la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e il recupero delle rate di pensione eventualmente corrisposte.
Il soggetto percettore di Quota 100 può svolgere l’attività di incaricato alla vendita in via occasionale fino al raggiungimento di un reddito annuo pari a 5.000 euro lordi.
6. CONTRATTO DI ESPANSIONE
Introdotto dal DL n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) in via sperimentale e ulteriormente rinnovato, prevede la possibilità per i lavoratori subordinati di aziende con più di 100 dipendenti che hanno necessità di avviare percorsi di riorganizzazione a sostegno dell’innovazione tecnologica, di uscire dal lavoro con un anticipo fino a cinque anni dalla decorrenza della pensione di vecchiaia o anticipata (ex anzianità) a seguito di un accordo stipulato tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali ed è concesso in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi.
Essendo interamente a carico dell’azienda, il Contratto di espansione è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma.
Il soggetto esodato con il Contratto di espansione può svolgere l’attività di incaricato alla vendita senza alcuna limitazione

ATTENZIONE:

in tutte le situazioni illustrate, date le differenti modalità di concessione degli ammortizzatori sociali e l’esistenza di alcuni casi particolari di riconoscimento delle relative indennità, invitiamo i soggetti interessati che intendono svolgere l’attività di incaricato alla vendita a rivolgersi alle sedi Inps o ai Centri per l’impiego territorialmente competenti per ottenere i chiarimenti necessari in merito alla propria situazione personale. Le informazioni contenute in questa pagina sono di carattere generale e non possono essere considerate in alcun caso come totalmente esplicative ed esaustive delle situazioni personali del singolo.